I recenti fatti di cronaca avvenuti a Roma, al di là degli atti giudiziari e degli effetti politici sull’amministrazione comunale, riportano fortemente all’attenzione il tema della Legge 190 la cosiddetta Anticorruzione. È una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
La formazione in materia di anticorruzione e il piano annuale e triennale è uno degli obblighi previsti dalla norma, tuttavia appare opportuno attivare politiche interne per una efficace lotta alla corruzione.
Abbiamo chiesto al nostro esperto Pasquale Rutigliani responsabile della attività di formazione di CLE, alcuni suggerimenti pratici di cui tenere conto in applicazione della legge 190, che le singole amministrazioni possono attuare anche in autonomia. Si tratta qualche buon consiglio con azioni facilmente realizzabili.
Occorre prevedere regole chiare e non eccessive.
Anche settori che non si occupano di appalti, concessioni o edilizia possono essere interessati dalla corruzione.
Le aree di rischio devono essere individuate da ciascun ente considerando la propria specifica situazione ambientale, sociale, organizzativa o personale.
Il rischio di corruzione è tanto maggiore quanto maggiore è il valore economico dell’atto, la discrezionalità e la complessità del procedimento.
Il rischio di corruzione dipende dalla qualità e quantità dei controlli anche interni e dalla possibilità, effettività e gravità delle sanzioni previste.
La corruzione può annidarsi prima, durante e dopo il procedimento.
La legge prevede le misure minime. Gli enti possono prevedere misure aggiuntive.
L’attività di prevenzione deve essere indirizzata a ridurre anche solo la mera possibilità che i fenomeni corruttivi e di illegalità si manifestino, ad aumentare le capacità di individuazione di tali casi e a creare un ambiente sfavorevole alla nascita e crescita di tali fattispecie.
L’azione repressiva dovrebbe essere solo residuale.
Può esserci corruzione anche in presenza di atti formalmente legittimi.
Occorre inoltre ricordare che Il Consiglio dell’ANA (Autorità Nazionale Anticorruzione), nella seduta del 9 settembre 2014, ha approvato un regolamento che contiene alcune specificità a beneficio dei rispettivi responsabili dei vari adempimenti. Nell’art. 1 del regolamento, occorre porre l’attenzione sul contenuto della lettera “g” riguardante la specificazione di che cosa si intende per “Omessa adozione” del “Piano annuale e triennale anticorruzione”
Il regolamento indica che “EQUIVALE AD OMESSA ADOZIONE”
a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;
b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;
c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Naturalmente anche per tali fattispecie viene applicata la sanzione la cui quantificazione è indicata all’art. 8 dello stesso Regolamento che ricordiamo va da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10000 euro. Appare chiaro quindi che non basta un copia e incolla di piani di altre amministrazioni, ma la vera natura del regolamento è quella di richiamare l’obbligo di “effettività” delle leggi sull’anticorruzione, sulla trasparenza, sul codice di comportamento.
Ancora, per restare in tema la stessa ANA sul proprio sito ha pubblicato le istruzioni per la redazione della relazione annuale anticorruzione che come richiesto dalla legge 190 va redatta entro il 31 dicembre di ogni anno.